A cura della prof.ssa Lidia Proietti, presidente LIAF
Attualmente, l’uso delle sigarette elettroniche rimane vietato per legge solo all’interno dei locali chiusi, delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, così come nelle scuole di comunità di recupero, istituti di correzione minorili e centri per l’impiego e la formazione professionale.
La legge non vieta l’uso delle sigarette elettroniche in locali pubblici, ma rimane la possibilità per gli esercenti o per i gestori di sale e ristoranti, così come per le aziende, di dare indicazioni sulla possibilità o meno di “svapare” in pubblico.
L’emendamento «4.25», approvato dai deputati il 23 ottobre 2013, ha stralciato l’ultima parte del comma 10-bis dell’articolo 51 della legge Sirchia (introdotto appunto con il dl Iva-Lavoro), con la quale erano state applicate alle sigarette elettroniche le norme «in materia di tutela della salute dei non fumatori» previste per i tabacchi. Cancellando proprio quest’ultima frase di fatto viene reso possibile “svapare” mentre invece rimane il divieto per le sigarette tradizionali: uffici, ristoranti, cinema, mezzi pubblici e bar.
La sigaretta elettronica rimane vietata nelle scuole, in virtù della norma introdotta dallo stesso decreto Istruzione. Con la conversione in legge (legge n. 128 dell’8 novembre 2013) del decreto legge n. 104 recante “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” che è stato recentemente eliminato il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, attraverso lo stralcio di una parte del comma 10-bis dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. E-cig che rimane invece vietata nelle scuole.
La Commissione per gli interpelli, “in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità – ha deciso di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori”.
L’interpello indica, infine, che “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio”, ferma restando la possibilità per il “datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda”, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere “consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.