domenica, Novembre 24, 2024
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Legge antifumo in Italia, la rete non è il luogo delle risposte

Troppo spesso riceviamo domande sull’applicazione della legge antifumo in Italia e troppo spesso ci troviamo di fronte ad utenti della rete che cercano di trovare risposte dettagliate nella sintesi delle varie normative antifumo di ambito internazionale. In realtà, l’ordinamento italiano si è adeguato alla direttiva comunitaria n. 40 del 2014, dandone attuazione con il d.lgs. n. 6 del 2016. L’Italia è Stato membro dell’Unione europea ed è, quindi, obbligato al recepimento delle direttive europee.

La ricerca spasmodica di informazioni in rete, spesso, non solo non riesce a dare le risposte esatte alle nostre domande ma ci lascia anche confusi e disorientati. Ormai da anni, proprio per questo, è attivo il servizio di informazione dei ricercatori della Lega Italiana Anti Fumo che rispondono alle domande dei nostri utenti con tempestività ed esaustività. Il servizio è attivo via email a [email protected] oppure telefonicamente allo 095 3781581.

Prof. Giancarlo Antonio Ferro

A rispondere sull’applicabilità o meno delle varie normative antifumo internazionali questa volta è stato l’avvocato Giancarlo Ferro, membro del Comitato Scientifico per la ricerca sulla sigaretta elettronica ed esperto di legislazione antifumo in ambito internazionale: “Il riferimento che spesso viene fatto allo Smoke free Environment Act è incoerente. Sebbene la loro normativa australiana sulla dissuasione dall’uso del tabacco sia di grande rilievo giuridico non è applicabile nella nostra penisola – ha affermato l’avv. Ferro – la nostra classe politica dovrebbe imparare ad utilizzare i modelli ordinamentali stranieri con maggiore cautela. E conoscenza. Il richiamo alle normative di altri Paesi è, senz’altro, affascinante. Ma dal fascino alla cogenza giuridica ne corre. E la rete non è il luogo delle risposte“.

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